Sicurezza condomini: ecco gli obblighi dell’amministratore

La sicurezza nei condomini è un fattore imprescindibile e per questo esistono regole e leggi che spiegano precisamente le responsabilità e gli obblighi dell’amministratore condominiale.

La prima cosa da sapere è che il condominio è visto come un qualunque luogo di lavoro e l’amministratore per il legislatore ha gli stessi oneri del datore di lavoro. Questo perché nelle aree comuni possono essere attive diverse figure come gli addetti alle pulizie, il portiere o il custode, i giardinieri, i tecnici per la manutenzione degli impianti.

 

Chiunque viva o operi all’interno di una struttura abitativa condominiale, a proposito della sicurezza, è giusto che conosca almeno i punti fondamentali che lo Stato ha inserito nei decreti.

 

Norme di sicurezza nei condomini

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25540 del 2017 ha stabilito che gli amministratori di condominio hanno diretta responsabilità se non vengono eseguite le verifiche tecniche indicate dalla legge per quanto riguarda gli impianti e le strutture delle aree comuni.

 

Tutti gli impianti devono avere le documentazioni che ne certificano la sicurezza, inoltre, nel condominio deve essere  fatto anche il certificato di prevenzione incendi (DPR 151/11).

 

Quando sono presenti lavoratori all’interno del condominio la prima legge da tenere in considerazione è il D.lgs 81/08, ovvero il “Testo Unico Sulla Salute E Sicurezza Sul Lavoro”, in cui vengono definite tutte le regole per fare in modo che non vi siano rischi sul luogo di lavoro.

 

Come già detto, in caso di incidenti o inadempienze il responsabile è l’amministratore o, in assenza di esso, lo è l’incaricato individuato dai condomini che può essere anche uno di loro, quindi, quasi sempre viene ingaggiato un professionista del mestiere e non un comune residente.

 

In presenza di lavoratori è necessario nominare un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e un medico competente e, inoltre, bisogna realizzare il Documento di Valutazione dei Rischi.

 

L’amministratore può anche vestire i panni del committente quando si avvale di ditte esterne per la realizzazione di opere all’interno del condominio. Anche in questo caso egli ha responsabilità riguardanti la verifica dei requisiti delle ditte con cui ha sottoscritto i contratti.

 

In questo caso l’amministratore deve esaminare il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), il POS (Piano Operativo di Sicurezza).

 

 

Sicurezza sul lavoro nei condomini senza amministratore

In piccoli condomini con meno di otto residenti non è obbligatorio avere un amministratore che gestisca la struttura e tutto ciò che ne comporta.

 

Come già accennato in precedenza, in questo caso sono i condomini stessi a doversi organizzare in caso di lavori. Per capire questo passaggio fondamentale bisogna leggere il comma b dell’articolo 2 del D. lgs. 81/2008 in cui il datore di lavoro è così definito: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

 

La prima cosa che deve essere fatta dagli abitanti di questi piccoli condomini è nominare uno di loro o un soggetto esterno come datore di lavoro a cui le maestranze faranno riferimento.

 

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